statuto
TITOLO I°
COSTITUZIONE E SCOPI
Art.1 – Costituzione
E’ costituita l’Associazione culturale denominata FOTOCLUB “SCATTO MATTO” CASCIANA TERME – ente non commerciale senza fini di lucro – ai sensi dell’art.36 c.c.. Tale denominazione identifica a tutti gli effetti l’associazione.
Art.2 – Sede dell’Associazione
L’Associazione FOTOCLUB “SCATTO MATTO” CASCIANA TERME , ha sede in Casciana Terme, presso la Torre Aquisana.
Art.3 – Durata dell’Associazione
L’Associazione è a tempo indeterminato e potrà essere sciolta dall’assemblea riunita in sede straordinaria.
Art.4 – Esercizio sociale
L’inizio e la chiusura di ogni esercizio economico-finanziario sono fissati rispettivamente al 1° Gennaio e al 31 Dicembre di ogni anno.
Art.5 – Scopi dell’Associazione
L’Associazione FOTOCLUB “SCATTO MATTO” CASCIANA TERME che si propone obiettivi puramente artistici e culturali senza alcuna finalità commerciale, è associazione libera, apolitica e aconfessionale, senza fini di lucro, ha come scopi fondamentali:
a) – Incrementare e diffondere la fotografia amatoriale nel territorio cascianese e circostante con iniziative di carattere educativo e di ricerca.
b) – Collaborare sia con gli Enti pubblici che con Enti privati nella valorizzazione, attraverso la fotografia, del patrimonio artistico culturale e ambientale. Tale scopo potrà essere raggiunto sia mediante la produzione di nuovo materiale di documentazione che attingendo ad archivi fotografici storici.
c) – Coordinare le iniziative dei Soci per la partecipazione a concorsi e mostre fotografiche.
d) – Mantenere i rapporti con le Associazioni Fotografiche Nazionali e con i Circoli Fotografici Nazionali ed esteri, fornendo occasioni per lo scambio di informazioni e di esperienze tra coloro che si occupano di fotografia
e) – Organizzare e sovrintendere qualsiasi genere di manifestazione culturale e non, concorsi e mostre fotografiche.
TITOLO II°
SOCI, CONDIZIONI DI AFFILIAZIONE E TESSERAMENTO
Art. 6 – Requisiti dei Soci
Sono soci dell’Associazione FOTOCLUB “SCATTO MATTO” CASCIANA TERME tutti coloro che all’atto dell’accoglimento della domanda, aderendo al presente statuto, richiedano la tessera sociale, versando anticipatamente la quota associativa.
Sono istituite le seguenti categorie di Soci:
a) – Promotori.
b) – Ordinari.
c) – Sostenitori.
d) – Onorari.
– Sono soci promotori i firmatari dell’atto costitutivo.
– Sono soci ordinari dell’Associazione tutti coloro che, interessati alla fotografia ed avendone fatto richiesta al Consiglio Direttivo, abbiano da questo ottenuto parere favorevole e versato la quota annuale stabilita dal C.D..
– Sono soci sostenitori tutti coloro che verseranno una quota libera, maggiore di quella annuale, prendendo parte o meno alle attività dell’Associazione e mettendo a disposizione, in maniera temporanea o definitiva e senza corrispettiva prestazione alcuna, beni o servizi di qualsiasi natura, al solo fine di sostenere l’attività che la stessa promuove.
– Sono soci onorari coloro i quali, per particolari meriti riconosciuti in ambito fotografico e non, siano ritenuti dal Consiglio Direttivo degni di essere iscritti d’ufficio e senza particolari formalità d’accettazione. Essi usufruiscono delle iniziative e delle attività poste in essere dall’Associazione, senza il versamento delle quote associative.
L’appartenenza ad una delle categorie di soci attribuisce, senza limitazione alcuna:
a. Il diritto a partecipare ad ogni attività associativa;
b. Il diritto di voto per l’approvazione del rendiconto annuale;
c. Il diritto di voto per l’approvazione delle modifiche allo Statuto;
d. Il diritto di voto per l’elezione ad ogni carica prevista dallo Statuto.
La qualifica di socio si assume con l’iscrizione nell’apposito libro.
Tutti i soci hanno parimenti diritto elettorale attivo e passivo escluso i soci minorenni che non hanno diritto di voto e non sono eleggibili.
Art.7 – Ammissione dei soci. Diritti e doveri.
L’ammissione dei nuovi soci deve essere valutata dal Consiglio Direttivo. Il nuovo socio ha diritto al voto dopo sei mesi dall’iscrizione e può ricoprire cariche dopo un anno.
I soci minorenni devono presentare l’autorizzazione dei genitori/tutori per partecipare alle attività dell’Associazione.
I soci si impegnano a rispettare ogni decisione che sarà presa dal Consiglio Direttivo e dall’Assemblea, pur mantenendo completa autonomia di scelta per quanto riguarda la partecipazione alle attività dell’Associazione.
Ogni socio è tenuto al versamento della quota di iscrizione annuale nella misura stabilita dal C.D.
Ogni socio è responsabile delle immagini fotografiche che fornirà all’Associazione nelle attività svolte.
Art.8 – Perdita della qualifica di socio.
La qualifica di socio può venire meno per i seguenti motivi:
a. per mancato pagamento della quota associativa;
b. per rifiuto motivato del rinnovo da parte del Consiglio Direttivo;
c. per espulsione: qualora il comportamento o le attività del socio siano in palese contrasto con i principi o le finalità del presente Statuto. Tale decisione è assunta per delibera del Consiglio Direttivo, presa a maggioranza dei membri in carica;
d. per dimissioni.
Il socio espulso potrà presentare ricorso avverso la stessa entro il termine di 15 giorni dal ricevimento a mezzo raccomandata a/r con cui è notificata la decisione del Consiglio Direttivo.
In pendenza del termine per il ricorso e durante la pendenza dell’eventuale appello gli effetti del provvedimento adottato rimangono sospesi salvo diversa disposizione motivata.
Art.9 – Contributi Associativi: morosità.
– La quota di iscrizione annuale è stabilita dal C.D.;
Il pagamento della quota annua di associazione, deve essere effettuato entro il 31 gennaio. Il socio che non provveda è considerato moroso e perde automaticamente il diritto a frequentare i locali e le attività dell’Associazione.
Al nuovo socio è d’obbligo il versamento dell’intera quota indipendentemente dal mese di iscrizione.
– Il Consiglio Direttivo, entro e non oltre il 31 gennaio e su valide motivazioni, ha facoltà di esonerare uno o più soci dalla quota di iscrizione annuale. Tale clausola non toglie al socio il diritto di voto né lo esclude dalle attività dell’Associazione per il periodo interessato.
TITOLO III°
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Art.10 – Organi dell’Associazione.
Sono organi dell’Associazione:
a) – L’Assemblea dei Soci.
b) – Il Consiglio Direttivo.
c) – Il Collegio dei Revisori dei Conti.
Art.11 – L’assemblea dei Soci.
L’Assemblea dei Soci è costituita da tutti i soci aderenti che siano iscritti all’Associazione e che siano in regola col versamento della quota d’iscrizione.
Può essere ordinaria o straordinaria.
Ogni socio ha un voto. Il voto è espresso per alzata di mano. Hanno diritto a partecipare all’assemblea, sia che deliberi in sede ordinaria che in sede straordinaria, i soci appartenenti a tutte le categorie individuate nel presente statuto, tutti con il medesimo potere di intervento e diritto di voto.
Art.12 – L’assemblea ordinaria.
L’Assemblea ordinaria dei soci è convocata almeno una volta l’anno mediante avviso, contenente l’ordine del giorno, inviato a tutti i soci almeno 15 giorni prima della data prevista.
Entro il mese di dicembre deve essere convocata per la discussione dei seguenti argomenti:
a) – Approvare il bilancio preventivo.
b) – Eleggere i membri del Consiglio Direttivo (art.15) e del Collegio dei Revisori dei conti (art.20) designando le rispettive cariche (incarico triennale).
c) – Discutere le attività programmate dal C.D. da intraprendere nell’anno successivo.
Altre competenze delegate dall’Assemblea Ordinaria ed inseribili di volta in volta nell’ordine del giorno sono:
d) – Discutere e decidere sulle controversie emerse tra i soci che non fossero amichevolmente composte dal Consiglio Direttivo.
e) – Discutere e deliberare su ogni altro argomento che sarà iscritto nell’ordine del giorno dal Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno un terzo dei soci e quindici giorni prima dell’invio dell’ordine del giorno dell’Assemblea.
Art.13 – L’assemblea straordinaria.
L’Assemblea straordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo con comunicazione ai soci (almeno 15 giorni prima della data fissata) ed ha competenza esclusiva in merito alle modifiche del presente Statuto. Può esser convocata ogni qualvolta sia ritenuto necessario, ovvero quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno un terzo dei soci.
Art.14 – Norme comuni alle Assemblee ordinarie e straordinarie.
Le Assemblee ordinarie e straordinarie provvedono all’elezione di un presidente e di due scrutatori che curano il regolare svolgimento della riunione.
Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono validamente costituite, in prima convocazione, con l’intervento di almeno la metà dei soci iscritti, in seconda convocazione, che potrà essere indetta un’ora dopo quella fissata dalla prima convocazione, con l’intervento di almeno cinque soci presenti o rappresentati, per quella ordinaria, di almeno un terzo dei soci presenti o rappresentati per quella straordinaria.
All’Assemblea ordinaria e straordinaria sono ammessi tutti i soci con diritto di voto. In caso di impossibilità ogni socio può delegarne un’altro che acquisisce anche il diritto di voto. Non è consentita più di una delega per cui ogni socio, in assemblea, non può rappresentare più di due voti.
Le votazioni dell’Assemblea sono effettuate a scrutinio palese mediante alzata di mano. Le elezioni del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori sono effettuate a scrutinio segreto. Ugualmente a scrutinio segreto avvengono le votazioni riguardanti decisioni in merito a responsabilità del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori, nonché in merito alla espulsione dall’Associazione per gravi motivi di soci.
Le Assemblee deliberano con la maggioranza assoluta dei soci presenti. In caso non si raggiungessero tali maggioranze si procederà ad un riesame delle questioni e quindi ad una seconda votazione.
Art.15 – Consiglio Direttivo (C.D.).
I membri del Consiglio Direttivo sono in numero variabile, da cinque a sette, a seconda delle esigenze stabilite dall’Assemblea dei soci, essi ricoprono le seguenti cariche:
– Un Presidente.
– Un Vicepresidente.
– Uno o due Segretari, dei quali il primo con funzioni di Tesoriere.
– Da due a tre Consiglieri, con incarichi specifici da stabilirsi a cura del Consiglio Direttivo.
Sono eletti i soci che riportano la maggioranza dei voti.
Il Consiglio Direttivo, che resta in carica per tre anni, ha le seguenti facoltà:
a) – Realizzare le finalità di cui all’art. 5 dello Statuto.
b) – Provvedere all’ordinaria e straordinaria amministrazione.
c) – Esaminare le domande di ammissione di nuovi soci.
d) – Predisporre regolamenti provvisori interni in attesa di deliberazioni definitive da parte dell’Assemblea Ordinaria.
e) – Predisporre la relazione sull’attività annuale dell’Associazione.
f) – Compilare il rendiconto annuale ed il bilancio preventivo.
g) – Può attribuire particolari incarichi ad uno o più dei suoi membri o anche a soggetti esterni all’ambito consiliare, delegati a svolgere particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso. Il rapporto, che si configurerà tra tali soggetti e l’associazione, è di collaborazione coordinata e continuativa.
Tali soggetti avranno diritto ad una remunerazione, costituita da un compenso commisurato alle prestazioni effettuate nell’espletamento del mandato affidato loro nella delibera consiliare e ivi stabilito
h) – Comporre amichevolmente eventuali divergenze che sorgessero tra i soci.
Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta ci siano importanti decisioni da discutere. In caso contrario le riunioni previste sono almeno due l’anno, nel mese di aprile e di ottobre, e in ogni caso prima della convocazione dell’assemblea ordinaria. Ogni membro del Consiglio Direttivo ha diritto a partecipare alle votazioni con un solo voto. Le deliberazioni sono adottate con la maggioranza relativa; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
In caso venga a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo durante il periodo del mandato, succedono nelle cariche i primi non eletti che restano in carica sino allo scadere dei tre anni. Se viene meno la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo quelli rimasti in carica provvederanno alla convocazione dell’Assemblea Straordinaria per la rielezione.
Art.16 – Il presidente.
Il Presidente ha la firma sociale e rappresenta l’Associazione nei confronti dei terzi; presiede il Consiglio Direttivo, di cui è membro, presiede l’Assemblea e coordina l’attività associativa. Ha, inoltre, il dovere di convocare l’assemblea almeno una volta ogni anno, in occasione dell’approvazione del rendiconto economico e finanziario e per l’eventuale rinnovo delle cariche sociali. In caso di impedimento è sostituito dal Vicepresidente ed in caso di impedimento anche di quest’ultimo dal Segretario. Il Presidente può in caso d’urgenza, adottare provvedimenti nella competenza del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di questo. Il Presidente può delegare il Vicepresidente od un’altro membro del Consiglio Direttivo, per particolari funzioni.
Il Presidente deve essere eletto tra i soci.
Trenta giorni prima della data di scadenza del mandato il Presidente convoca l’Assemblea dei Soci per l’elezione del nuovo Presidente, che deve svolgersi comunque prima della data di scadenza del mandato. In caso di impedimento o di dimissioni del Presidente, l’Assemblea dei Soci è convocata dal Vice Presidente, o da un membro del Consiglio Direttivo o da un terzo dei soci, in caso di impedimento o dimissioni di questo, quindici giorni dalle dimissioni, per l’elezione del nuovo Presidente, che deve svolgersi comunque nei quindici giorni successivi alla data di convocazione.
Art.17 – Il vicepresidente.
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di impedimento e può essere da questi delegato per particolari funzioni.
Art.18 – Il segretario/tesoriere.
Il Segretario/Tesoriere ha il compito di curare l’organizzazione dell’Associazione secondo le direttive fissate dal Consiglio Direttivo e dall’Assemblea dei soci. Redige i verbali delle riunioni dell’Associazione, cura la corrispondenza ed i contatti con le altre Associazioni Fotografiche. Provvede alla tenuta del bilancio ed ha la responsabilità del conto corrente bancario; è il depositario dei documenti e delle scritture contabili dell’associazione. Egli tiene la cassa, riceve le quote sociali, redige le bozze di rendiconto economico e finanziario e le presenta al Consiglio Direttivo.
Art.19 – I consiglieri.
I Consiglieri hanno il compito di coadiuvare il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario/Tesoriere nell’espletamento delle mansioni a loro attribuite. In particolare curano i rapporti con i soci ed esaminano i problemi e le proposte prima della discussione ed eventuale votazione nel Consiglio Direttivo.
Art.20 – Il collegio dei revisori dei conti.
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre elementi (compreso il Presidente) eletti triennalmente dall’Assemblea Ordinaria nella convocazione annuale tra in non facenti parte del Consiglio Direttivo. Potranno essere eletti Revisori dei Conti anche persone di stimata fiducia dell’Assemblea dei soci. Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di esaminare il bilancio preventivo ed il rendiconto annuale prima della riunione dell’Assemblea ordinaria denunciando alla stessa eventuali inadempienze o imprecisioni. Durante il mandato, hanno inoltre il compito di curare il controllo sull’attività dell’Associazione e dei soci riferendo al Consiglio Direttivo le eventuali mancanze agli indirizzi del presente Statuto. Qualora venissero a mancare, durante l’incarico uno o più Revisori, valgono le norme previste all’art.15, comma 5.
Art.21 – Rieleggibilità e rimborsi spese.
I membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori sono rieleggibili.
Ai componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori non competono compensi di alcun genere salvo eventuali rimborsi spese.
TITOLO IV°
PATRIMONIO E RISORSE
Art.22 – Entrate dell’Associazione.
Le entrate dell’Associazione FOTOCLUB “SCATTO MATTO” CASCIANA TERME – ente non commerciale senza fini di lucro – sono rappresentate:
– dai proventi delle “quote associative”;
– da eventuali elargizioni fatte da Soci o da terzi;
– da sottoscrizioni, donazioni, contributi, lasciti, di enti pubblici, privati, associazioni;
– da sponsorizzazioni e pubblicità;
– da tutte le altre entrate o contributi che possono concorrere a vantaggio dell’Associazione, sia per la sua attività statutaria che in occasione dell’organizzazione di mostre, concorsi e attività di documentazione e ricerca fotografica.
Art.23 – Divieto di distribuzione degli avanzi di gestione.
L’eventuale avanzo di gestione non sarà mai distribuibile, direttamente o indirettamente, tra i soci, a qualsiasi categoria essi appartengano e dovrà essere destinato alle finalità istituzionali e/o di pubblica utilità che il Consiglio Direttivo riterrà più opportune, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.
Art.24 – Gestione del patrimonio.
La gestione del patrimonio è affidata al Presidente con la collaborazione dei membri del Consiglio Direttivo, egli risponde direttamente della conduzione di ogni attività e dell’impiego del patrimonio associativo nell’annuale seduta di approvazione del rendiconto economico e finanziario. Tutti gli atti relativi alla disposizione del patrimonio, dei fondi e dei finanziamenti dovranno essere autorizzati dal Presidente.
Non è possibile procedere alla distribuzione di fondi aventi natura di capitale, direttamente o indirettamente tra i soci, salvo che la distribuzione non sia imposta dalla Legge.
Art.25 – Patrimonio.
Il patrimonio in denaro dell’Associazione deve essere versato su di un conto corrente o un libretto al portatore presso una Banca, con depositate le firme del Presidente, e del Segretario/Tesoriere. Per il rilascio di assegni bancari o per qualsiasi altra operazione non sono necessarie le firme congiunte dei due depositari.
Art.26 – Attrezzature.
Le attrezzature dell’Associazione possono essere acquistate mediante conferimento da parte dei soci o con i fondi disponibili. Tutto quanto è acquistato con fondi dell’Associazione resta di proprietà della stessa, senza che nessun socio dimissionario o espulso possa vantare alcun diritto.
TITOLO V°
DISPOSIZIONI FINALI
Art.27 – Libri sociali.
Per il buon funzionamento dell’associazione sono istituiti e posti in essere, oltre agli eventuali libri e registri obbligatori previsti dalle norme di legge e fiscali, i seguenti libri associativi:
• libro degli associati;
• libro dei verbali del Consiglio Direttivo;
• libro dei verbali dell’Assemblea dei Soci;
• libro di cassa.
Art.28 – Scioglimento e liquidazione.
Lo scioglimento dell’associazione e la nomina dei liquidatori devono essere deliberati dall’Assemblea a maggioranza assoluta degli iscritti. Nell’eventualità che la compagine associativa venisse integralmente a mancare, il Consiglio Direttivo, o i membri superstiti di questo procederanno alla liquidazione dell’associazione.
In caso di scioglimento, per qualsiasi causa esso intervenga, la devoluzione del patrimonio, sentito l’organismo di controllo di cui all’art.3, comma 190, della Legge n.662/96 e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, sarà effettuata ad altra associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, dedotte le eventuali anticipazioni in precedenza eseguite dai soci e contabilizzate nell’apposito libro di cassa sottoposto al controllo del Consiglio Direttivo.
Art.29 – Clausola arbitrale.
Le vertenze, eventualmente nascenti dallo svolgimento dei rapporti associativi che riguardino diritti non sottratti dalla legge alla libera disponibilità delle parti, saranno demandate ad arbitrato irrituale, il cui lodo avrà significato e valore di transazione, per mezzo di tre arbitri amichevoli compositori, uno dei quali nominato dal socio, uno dal Consiglio Direttivo e il terzo dai due così eletti o, in difetto di accordo, dal Presidente della F.I.A.F. (Federazione Italiana Associazioni Fotografiche). Il ricorso alla procedura arbitrale sarà promosso dalla parte che vi ha interesse, mediante avviso raccomandato con ricevuta di ritorno all’altra parte, contenente la nomina dell’arbitro, sottoscritta per accettazione da questi. Nei quindici giorni successivi alla data del timbro postale della ricevuta e sempre per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la controparte dovrà a sua volta comunicare al promotore della procedura la nomina del proprio arbitro il quale, come il precedente, dovrà apporre in calce all’avviso la propria firma per accettazione. In difetto la nomina sarà di competenza del Presidente della F.I.A.F., su semplice istanza di parte. Nei quindici giorni successivi alla nomina del secondo arbitro, i due arbitri provvederanno alla nomina del terzo arbitro, presidente del Collegio.
Difettando l’accordo, la nomina sarà deferita a cura di una delle parti o di uno dei due arbitri, al presidente della F.I.A.F.. Il lodo dovrà essere emesso entro sessanta giorni dall’accettazione del terzo arbitro.
Quest’ultimo avrà i più ampi poteri regolamentari in merito alla procedura. Ogni decisione anche istruttoria sarà presa fra gli arbitri a maggioranza.
Art.30 – Rinvio.
Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, si fa rinvio alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle leggi vigenti in materia.
Casciana Terme, lì 9 settembre 2003
Soci promotori:
Gianetti Marcello
Bertelli Lorenzo
Marchetti Marco
Finozzi Federico
Bernardini Paolo
Di Napoli Marcantonio